am service di andrea musio

La manutenzione obbligatoria per tutti gli impianti: le sanzioni per chi non la effettua

Le novità 2016 su accertamenti e ispezioni per il contenimento dei consumi sugli impianti di riscaldamento e climatizzazione

am service di andrea musioDal 06 marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti delle ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici e climatizzazione” approvato con D.C.P. n°2 del 08 febbraio 2016.

Le principali novità riguardano:

  1. la manutenzione obbligatoria per tutti gli Impianti;
  2. la trasmissione obbligatoria del Rapporto di controllo di efficienza energetica;
  3. l’introduzione del Bollino verde informatico obbligatorio per tutti gli impianti
Nella provincia di Viterbo il servizio di ispezione è affidato alla Società E.S.Co. Provinciale Tuscia SpA

Dal 01 luglio 2018 il servizio ispezione impianti termici è stato affidato in house providing alla società E.S.Co. Provinciale Tuscia SpA in ottemperanza della Deliberazione n° 25 del 22 giugno 2018.

In caso di inosservanza della manutenzione obbligatoria la legge prevede le seguenti SANZIONI AMMINISTRATIVE:

Legge 10 del 9 gennaio 1991 articolo 31 – L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 (Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.) e 2 (Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.) dell’articolo 31 della Legge 10/1991 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore € 516,46 e non superiore a € 2.582,28.

D.P.R. 74 del 16 aprile 2013 articolo 11 e D.Lgs 192 del 19 agosto 2005 articolo 15 comma 5
– Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito al comma 1 (Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.) dell’articolo 7, del Dlgs. 192/2005 s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 3.000,00.

D.P.R. 74 del 16 aprile 2013 articolo 11 e D.Lgs 192 del 19 agosto 2005 articolo 15 comma 6  – L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito al comma 2 (L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.) articolo 7, del Dlgs. 192/2005 s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00.

L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. In caso di mancato pagamento, da parte del responsabile dell’impianto, della tariffa prevista per le ispezioni e per le sanzioni applicate, la E.S.Co. Provinciale Tuscia SpA avvierà le procedure di Legge.

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